EMENDAMENTO CORRETTIVO PROPOSTO DAL SENATORE BORIOLI
Grazie all’ intervento del senatore Daniele Borioli, verrà assicurata copertura finanziaria anche per l’ anno 2016-2017 ai malati che contraggono il mesotelioma non solo per esposizione professionale ma anche per esposizione ” familiare ” o per esposizione ambientale.
Emendamento 1
“Le prestazioni di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, estese con l’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli eredi dei deceduti nel corso del 2015, sono erogate anche agli eredi dei malati deceduti nel corso dell’anno 2016, che presentino istanza secondo le stesse modalità, a valere sulle risorse indicate, e nella misura definita per ciascuna singola prestazione, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2015”
Daniele BORIOLI
Motivazione
Con l’articolo 1, comma 116 della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 109), fu introdotta in via sperimentale per gli anni 2015/16/17 l’estensione delle prestazioni del Fondo Nazionale per le Vittime dell’Amianto istituito presso l’INAIL anche ai malati di mesotelioma che contraggono la malattia o per esposizione “familiare” o per esposizione “ambientale”. Il comma prevedeva che l’attuazione di tale disposizione avvenisse senza oneri ulteriori per lo Stato e a valere sulle risorse già esistenti nel medesimo fondo. Il 4 settembre del 2015, con decreto del Ministro del lavoro, sono state stabilite le risorse destinate per ciascuno degli anni (’15, ’16, ’17) all’attuazione del provvedimento. Con l’articolo 1, comma 292 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), l’accesso alle suddette prestazioni, in analogia con quanto già previsto per i lavoratori colpiti da mesotelioma, è stato esteso anche agli eredi dei malati, deceduti nel corso del 2015. L’obiettivo dell’emendamento è quello di estendere l’accesso alla prestazione anche agli eredi dei titolari del diritto di cui alla legge 23 dicembre 2014, deceduti nel 2016. L’emendamento non comporta ulteriori oneri, essendo a valere sulle risorse già definite con il decreto del Ministro del lavoro.
Emendamento 2
“Qualora il totale delle prestazioni da erogare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del precedente comma, risulti eccedente rispetto alle disponibilità di risorse fissate per lo stesso anno dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2015, si provvede in via prioritaria e sino ad esaurimento, attingendo alle risorse stanziate per il 2015, ed eventualmente non impiegate, dal medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”
Daniele BORIOLI
Motivazione
L’emendamento ha lo scopo di dare copertura all’eventuale eccedenza di richieste a fronte delle risorse messe a disposizione per il 2016 dal decreto del Ministro del lavoro in data 4 settembre 2015. E’ del tutto presumibile, anche in ragione del ritardo con cui il richiamato decreto è stato emanato nel corso del 2015, che la platea dei richiedenti per l’anno in questione sia stata molto contenuta rispetto allo stanziamento assai cospicuo (molto superiore a quello degli anni 2016 e 2017); e che di conseguenza sia accertabile una somma residua di risorse non utilizzate sufficiente a coprire l’eventuale eccedenza di richiedenti aventi diritto nell’annualità successiva (appunto il 2016). Questo approccio, comunque, resterebbe circoscritto all’ambito delle risorse già messe a disposizione e non comporterebbe oneri aggiuntivi per lo Stato.