E’ uscita la circolare INAIL con la relativa modulistica al fine di poter presentare la domanda per ottenere il conguaglio per le domande presentate dal 1 Gennaio 2020.
Riportiamo sotto il testo dell’INAIL:
“Con circolare n. 20 del 13 maggio 2020 sono definite le modalità e i termini per la richiesta e per l’integrazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi.
La circolare n. 20 del 13 maggio 2020 fornisce le istruzioni per richiedere la prestazione del Fondo vittime dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi che, per l’anno 2020, è stata incrementata da euro 5.600,00 a euro 10.000,00.
È, inoltre, consentito ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum pari a euro 5.600 nel periodo 2015-2019, di ottenere l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000.
L’incremento della prestazione riguarda quindi tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Per accedere alla prestazione, il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia (termine ordinatorio), tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio, apposita istanza, avvalendosi del modulo Mod. 190, allegato alla circolare, unitamente alla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi.
Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l’istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), utilizzando il modulo Mod. 190 E, allegato alla circolare. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.
Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia), detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione dell’istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.
I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale una tantum nella misura ridotta di euro 5.600 possono chiedere l’integrazione della prestazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), a pena di decadenza, utilizzando il Mod. 190/I, allegato alla circolare.
Lo stesso termine di decadenza si applica anche alle istanze di integrazione relative alle prestazioni una tantum di 5.600 euro di cui i soggetti (malati o loro eredi) hanno beneficiato nel periodo successivo al 31 dicembre 2019.
Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno e il termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020.
Le istanze di accesso alla prestazione in corso di istruttoria alla data di emanazione della presente circolare sono considerate valide ai fini della erogazione del nuovo importo pari a 10.000 euro della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, mentre eventuali istanze prodotte successivamente alla data di emanazione della presente circolare, devono essere regolarizzate, sempre entro i predetti termini decadenziali.”
Qui è possibile trovare i moduli (come da foto):